Il TAR Calabria – Reggio Calabria ha accolto il ricorso di Antonio Bellocco, titolare del punto Eurobet di Rosarno, sospendendo il diniego della Questura di Reggio Calabria al rilascio dell’autorizzazione di polizia per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse. La decisione rappresenta un importante riferimento giurisprudenziale nel settore del gioco lecito e nella tutela della libertà d’impresa sotto controllo giudiziario.
Il TAR Calabria – Reggio Calabria è intervenuto con un’ordinanza cautelare di particolare rilievo sistematico, accogliendo il ricorso proposto da Antonio Bellocco, titolare del punto Eurobet di Rosarno (RC), sito in via Nazionale, e sospendendo il diniego con cui la Questura di Reggio Calabria aveva negato il rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.
Il Collegio, muovendo dal contenuto stesso del provvedimento impugnato, ha anzitutto rilevato come la precedente revoca della licenza fosse intervenuta in diretta conseguenza dell’informativa interdittiva antimafia del 6 ottobre 2023, senza che risultasse in atti una revoca autonoma fondata su presupposti diversi. Tale dato ha consentito al TAR di ricondurre l’intero impianto motivazionale del diniego nell’alveo degli stessi elementi già scrutinati in sede di prevenzione, ponendo al centro del giudizio cautelare il rapporto tra interdittiva antimafia, controllo giudiziario e poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Un passaggio decisivo dell’ordinanza è rappresentato dal richiamo espresso al decreto del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, che aveva disposto l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.
Il TAR valorizza in modo puntuale le affermazioni contenute in quel decreto, secondo cui il titolare dell’impresa è soggetto incensurato, non sono emerse concrete cointeressenze criminali né collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali e i legami familiari, così come i controlli sul territorio, non consentono di ricavare un pericolo concreto e attuale di agevolazione stabile delle economie criminali.
È su questa base che il Collegio rileva come i controlli richiamati dalla Questura, quasi tutti anteriori all’interdittiva e comunque già valutati dal giudice della prevenzione, non possano essere riutilizzati per fondare una nuova e autonoma prognosi negativa.
L’ordinanza affronta anche il tema, particolarmente sensibile nel settore del gioco lecito, della valutazione di “buona condotta” richiesta dall’art. 88 T.U.L.P.S. Secondo il TAR, allo stato degli atti, tale valutazione non risulta adeguatamente e logicamente giustificata, soprattutto se posta in relazione all’attuale assetto dell’impresa, operante sotto la vigilanza di un controllore giudiziario.
Il Collegio sottolinea che la presenza dell’amministratore, con compiti di controllo costante, accessi periodici e monitoraggio dei rapporti economici e relazionali, costituisce un presidio idoneo a disinnescare eventuali rischi anche solo occasionali di infiltrazione, rendendo difficilmente sostenibile la prognosi di possibile abuso del titolo di polizia.
Di particolare interesse, per gli operatori del settore, è il passaggio in cui il TAR afferma che la sostanziale coincidenza degli elementi indiziari posti a base dell’interdittiva antimafia e del diniego della licenza non consente, nel caso concreto, di ritenere che un’impresa ammessa al controllo giudiziario sia, al contempo, priva dei requisiti per ottenere il titolo di polizia necessario allo svolgimento dell’attività. In questa prospettiva, il diniego finisce per limitare in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica, frustrando la funzione “bonificante” del controllo giudiziario, istituto che l’ordinamento ha concepito proprio per consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale in un regime di legalità vigilata.
Sul piano cautelare, il TAR riconosce in modo esplicito anche il periculum in mora, valorizzando i danni economici documentati e gli investimenti già sostenuti per rinnovare il locale all’interno del quale sorgerà il centro Eurobet di via Nazionale a Rosarno.
Da qui la decisione di sospendere l’efficacia del provvedimento e di imporre alla Questura di rideterminarsi sull’istanza entro trenta giorni, con condanna alle spese della fase cautelare.
Sotto il profilo tecnico-giuridico, l’ordinanza recepisce e fa proprie le linee portanti dell’impostazione difensiva sviluppata dall’avv. Vincenzo Melara, che ha ricondotto il confronto sul terreno della coerenza sistematica tra codice antimafia e disciplina delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
La difesa ha insistito sulla natura conformativa del controllo giudiziario, sulla necessità di evitare automatismi valutativi fondati su dati storici già neutralizzati in sede giurisdizionale e sul rischio, altrimenti concreto, di trasformare il diniego ex art. 88 T.U.L.P.S. in una interdittiva surrettizia, capace di eludere gli effetti di un provvedimento giudiziario ancora pienamente efficace.
La decisione del TAR Calabria si inserisce così in un filone giurisprudenziale che, pur senza comprimere le esigenze di prevenzione, riafferma la centralità del controllo giudiziario come strumento di equilibrio tra sicurezza pubblica e libertà d’impresa, offrendo un importante punto di riferimento per gli operatori del gioco lecito e per le Amministrazioni chiamate a esercitare i poteri autorizzatori in contesti ad alta sensibilità preventiva.





























