Gioia Tauro- Il sindaco dispone “chiusura” della città

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Il Sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, a seguito del caso di Coronavirus accertato nel territorio di Rosarno, ha emanato un’ordinanza sindacale, che dispone la “chiusura” della cittadina:

ORDINA

1. Non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di Gioia Tauro né all’interno dello stesso comune per motivi diversi da quelli indicati nel DPCM dell’8 marzo 2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In tal senso non è consentito quindi raggiungere abitazioni/domicili diversi da quelli presso i quali si ha stabile residenza/domicilio. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Situazioni di necessità sono quelle che riguardano “l’acquisto di beni essenziali”, come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia. Anche in questi casi si raccomanda di contingentare gli spostamenti (es: una volta ogni tre giorni e un solo componente del nucleo familiare per volta).
 
2. La chiusura di tutte le attività private di natura commerciale, all’ingrosso ed al dettaglio, industriale, edilizia e del settore terziario, artigianale, e le attività produttive in generale dalle ore 14 sino alle ore 7 del mattino del giorno successivo, consentendo la possibilità di svolgere il lavoro in una fascia oraria a partire dalle ore 7 e fino alle ore 14 dal lunedì al sabato, eccezion fatta per: supermercati e punti vendita di generi alimentari, le attività di ristorazione svolte a domicilio, i lavori e le attività agricole e zootecniche, che rimarranno aperti non oltre le ore 18 e dove si accede a turno nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro ed evitando assembramenti di persone. 

3. Le Farmacie e Parafarmacie, potranno restare aperte fino alle ore 20:00, al fine di garantire un servizio essenziale al territorio.
 
4. Non sono tenute alla chiusura le aziende che siano organizzate esclusivamente con le modalità di lavoro agile consentite anche in deroga ai contratti nazionali di lavoro dal d.l. 18/2020;
 
5. La chiusura e sospensione nei giorni festivi di tutte le attività contemplate al punto 2) senza nessuna eccezione, fatta salva la sola attività della farmacia di turno;
 
6. La chiusura di tutti gli ambulatori medici, laboratori analisi e studi medici privati nelle ore pomeridiane, che osserveranno gli orari stabiliti al punto 2) con l’espressa prescrizione di evitare assembramenti di persone nelle sale di attesa, salvo casi di estrema urgenza che richiedono la presenza in ambulatorio del medico e dell’assistito;

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