Il Tribunale di Palmi reintegra il lavoratore licenziato: annullata l’esclusione di Giuseppe Catalano dalla Coopmar

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La sentenza del Giudice del Lavoro riconosce l’illegittimità del licenziamento: la malattia non può essere confusa con scarso rendimento. Per il lavoratore una vittoria di giustizia, dignità e tutela dei diritti.

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Tribunale di Palmi, con una pregevole sentenza pronunciata dal Giudice del Lavoro, dott. Luca Coppola, ha affermato un principio fondamentale: il licenziamento del lavoratore portuale Giuseppe Catalano, dipendente della Coopmar Società Cooperativa, è stato annullato e ne è stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, con il riconoscimento della relativa indennità risarcitoria.


Non si tratta soltanto di un ritorno all’occupazione, ma di una decisione che rappresenta una conquista di grande valore, soprattutto in un territorio dove il lavoro è una risorsa preziosa e spesso fragile. È la dimostrazione tangibile di cosa significhi applicare la giustizia in modo concreto.

La sentenza assume un rilievo storico e giuridico significativo. Con l’introduzione dell’art. 441-ter c.p.c. a seguito della riforma Cartabia, le controversie relative all’esclusione dei soci lavoratori dalla compagine sociale, un tempo di competenza del giudice civile, rientrano oggi nella sfera del giudice del lavoro. In questo nuovo quadro normativo, il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione di Catalano, rilevando che le motivazioni addotte dalla società si fondavano esclusivamente sulle assenze per malattia e sul presunto “scarso rendimento”, rivelatosi però del tutto pretestuoso.

Sul tema dello scarso rendimento la sentenza risulta particolarmente chiara: la società aveva basato i propri calcoli esclusivamente sulle assenze, senza considerare la reale produttività del lavoratore nei periodi in cui era presente. Il Tribunale ha ribadito un principio essenziale e non negoziabile: la malattia non può essere confusa con inefficienza. Finché non viene superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, il lavoratore conserva il diritto alla tutela del proprio posto; nessuna assenza, dunque, può giustificare un licenziamento o un’esclusione dalla compagine sociale.

Questo risultato assume un valore speciale, non solo sul piano giuridico ma anche personale. Affrontare e superare le difficoltà degli ultimi anni, portare avanti una battaglia complessa e alla fine vincerla, conferma che la difesa dei diritti è possibile anche in contesti difficili. Tornare al proprio lavoro non è semplicemente recuperare un impiego: è recuperare sicurezza, dignità e giustizia.
È un messaggio chiaro e potente per tutti: i diritti dei lavoratori possono essere difesi, e lo possono essere con determinazione e coraggio”.

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