I soggetti coinvolti in questa vicenda giudiziaria, tutti e tre di Taurianova (RC), erano stati sentiti quali testimoni nell’ambito di un procedimento penale che, fra gli altri, vedeva sedere sul banco degli imputati, un Maresciallo dei Carabinieri ed un Agente della Polizia di Stato. Procedimento, quest’ultimo, definito nel 2012 con sentenza passata in giudicato, con l’assoluzione piena per tutti gli imputati. All’esito di quel processo, il Giudice, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dal P.M. e, quindi, ritenendo che i tre avessero in quella sede dichiarato il falso, trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni del caso. L’Ufficio di Procura a termine di un’articolata attività d’indagine, protrattasi per più di un anno, contestava ai tre il reato di falsa testimonianza. Innanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare, Cammisotto Alessandro cl. ’59, difeso di fiducia dall’avv. Eugenio Vagni e Cammisotto Vincenzo cl. ’87, difeso di fiducia dall’avv. Daniela Errigo, optavano per il rito ordinario mentre, il terzo, Saraceno Natale cl. ’82, difeso di fiducia dall’avv. Vincenzo Gagliardi, chiedeva ed otteneva di essere processato con il rito abbreviato condizionato all’audizione di un teste. Le persone offese, si costituivano parti civili. Durante l’istruttoria dibattimentale, articolatasi in più udienze, il collegio difensivo ha cercato, anche tramite specifica produzione documentale e deposito di memorie, di smontare l’assunto accusatorio tentando di dimostrare la fondatezza della tesi difensiva da sempre sostenuta ovvero, quella dell’assoluta estraneità ai fatti contestati ai loro assistiti. All’udienza dello scorso 19 novembre, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Palmi, dott. Paolo Ramondino, una volta concluse le accorate arringhe difensive sostenute con vigore e forza argomentativa dalle rispettive difese, si ritirava in camera di consiglio all’esito della quale, condividendo le severe censure mosse dalle difese all’intero impianto accusatorio, emetteva nei confronti di Cammisotto Vincenzo e Cammisotto Alessandro, una sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”, mentre nei confronti del Saraceno Natale, l’unico ad aver scelto il rito abbreviato, si pronunciava con una sentenza di assoluzione piena, anche in questo caso adottando la formula “perché il fatto non sussiste”.
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