Rissa tra Koa Bosco Rosarno e Vigor Paravati, stangata del giudice sportivo per entrambe le squadre

61

Di seguito si riporta integralmente la decisione del giudice sportivo in merito alla gara del 21/ 3/2015 VIGOR PARAVATI – KOA BOSCO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali, rapporto arbitrale e relativo supplemento, dal quale si rileva che:

– al 10Âş del II tempo, sul risultato di 1- 1, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore a favore della SocietĂ  Vigor Paravati, poi trasformato, il calciatore nÂş 3 Ouedraogo Gregoire della SocietĂ  Koa Bosco da dietro sgambettava l’arbitro con l’intento di farlo cadere senza tuttavia riuscirci, venendo perciò espulso;

– al 13Âş del II tempo, dopo un contatto di gioco, il calciatore nÂş 9 Gaye Musa del Koa Bosco colpiva, spingendolo, il calciatore avversario nÂş 11 Grillo Leopoldo;

l’arbitro non faceva in tempo ad espellere il calciatore del Koa Bosco responsabile dell’ azione violenta, che immediatamente si scatenava una rissa fra “tutti i calciatori di entrambe le squadre con calci e pugni”;

– l’arbitro riconosceva quali partecipanti alla rissa, senza ombra di dubbio, i calciatori nÂş 4 Diallo Yaya, nÂş 5 Keita Dialla, nÂş 9 Gaye Musa e nÂş 2 Kane Ibrahima del Koa Bosco e i calciatori nÂş 5 Soldano Fortunato, nÂş 8 Mangone Marco e nÂş 11 Grillo Leopoldo della Vigor Paravati;

– tali accadimenti si sono protratti per almeno 5 minuti, e nel frattempo sopraggiungevano i Carabinieri dalla vicina Stazione, svolgendosi l’incontro sul campo sportivo comunale di Mileto;

– l’arbitro, protraendosi la rissa, non poteva notificare i provvedimenti di espulsione, e intanto tre sostenitori della SocietĂ  Vigor Paravati scavalcavano la rete di recinzione e insultavano i calciatori della squadra avversaria, mentre dagli spalti venivano lanciate delle pietre verso i calciatori del Koa Bosco;

in tale frangente un Carabiniere si avvicinava all’arbitro chiedendogli di valutare se proseguire o meno la gara invitandolo a rimanergli accanto qualora avesse deciso di sospendere la gara, dovendolo in tal caso, vista la situazione, scortare;

– considerato che la gara non poteva proseguire a causa della rissa, l’arbitro veniva accompagnato dai Carabinieri nel proprio spogliatoio decretando la sospensione definitiva della gara, non potendo neanche successivamente convocare i capitani per notificare loro i provvedimenti disciplinari;

– l’ arbitro lasciava l’impianto sportivo senza problemi dopo che la SocietĂ  Koa Bosco aveva abbandonato lo stesso scortata dai Carabinieri;

dalla esposizione dei fatti emerge con chiarezza che la gara non ha avuto regolare svolgimento per la rissa che ha coinvolto tutti i calciatori di entrambe le squadre, alcuni dei quali individuati dall’ arbitro, da cui ne deriva la responsabilitĂ  oggettiva delle SocietĂ , per cui, nel censurare il comportamento antisportivo da parte dei sostenitori della SocietĂ  ospitante, visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.,

delibera

1) Infliggere a entrambe le SocietĂ  Vigor Paravati e Koa Bosco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2) Comminare alla SocietĂ  Vigor Paravati l’ ammenda di € 200,00 ( duecento/00 ) e diffida del Campo di Giuoco;

3) Comminare alla SocietĂ  Koa Bosco l’ammenda di € 100,00 (cento/00);

4) Squalificare il calciatore Ouedraogo Gregoire ( Koa Bosco ) per cinque gare effettive;

5) Squalificare il calciatore Gaye Musa (Koa Bosco) per quattro gare effettive;

6) Squalificare i calciatori Diallo Yaya, Keita Dialla e Kane Ibrahima ( Koa Bosco ) per tre gare effettive ciascuno;

7) Squalificare i calciatori Soldano Fortunato, Mangone Marco e Grillo Leopoldo ( Vigor Paravati ) per tre gare effettive ciascuno.

Articolo precedente Rosarno, ai domiciliari Francesco Cacciola
Articolo successivoWalter Cordopatri interpreta un Calabrese della Piana nel film sul Terremoto dell’Emilia