Rosarno, assolto Vincenzo Pisano

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Il Tribunale monocratico di Palmi ha assolto Pisano Vincenzo cl. 59 di Rosarno accusato del delitto di cui al combinato disposto artt. 8 e 75 del DPR 159/11. In particolare al Pisano veniva contestato di aver violato le prescrizioni “di vivere onestamente”, “di non dare ragioni di sospetti” e di non “frequentare abitualmente persone pregiudicate” , durante l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il suo difensore, avv. Letterio Rositano del foro di Palmi, ha, trovando la condivisione dell’organo giudicante, sostenuto, tuttavia, che il fatto-reato non sussisteva, poiché, secondo quanto confermato della sentenza 31199 del 200.03.2015 della Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, la prescrizione di “non dare ragioni di sospetti” non è più prevista dall’ordinamento e che, pertanto, la contestazione della sua violazione non integra più alcuna fattispecie incriminatrice. Inoltre, lo stesso difensore ha sostenuto che il monitoraggio di un solo incontro con persone pregiudicate non può, stante il requisito dell’abitualità richiesto dalla norma, integrare la violazione della prescrizione di non associarsi a persone con precedenti. Infine, ed è questa la novità più rilevante, il penalista rosarnese ha sostenuto che, alla luce della sentenza della Grande camera della Corte di Giustizia Europea del 23.02.2017 (De Tommaso contro Italia), la norma incriminatrice andrebbe disapplicata in quanto alcune prescrizioni in essa contenute, risultando “estremamente vaghi ed indeterminati”, violerebbero il principio di determinatezza.

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