Scommesse e controllogiudiziario – il TAR di Reggio Calabria annulla il diniego di licenza

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Accolto il ricorso patrocinato dall’avvocato Vincenzo Melara. Per i giudici, la valutazione della Questura deve confrontarsi con le garanzie del percorso di risanamento vigilato.

Reggio Calabria, 21 settembre 2026. Il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso di un’impresa assistita dall’avvocato Vincenzo Melara, del Foro di Palmi (RC), annullando il diniego della licenza necessaria per la raccolta di scommesse. La sentenza n. 631/2026, pubblicata oggi, rileva che la Questura non ha adeguatamente spiegato perché il titolare dovesse essere considerato inaffidabile nonostante l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario e la presenza di un amministratore nominato dal Tribunale.

La vicenda riguarda un’attività già esercitata con regolare autorizzazione, poi revocata a seguito di un’interdittiva antimafia. Dopo l’ammissione al controllo giudiziario, il titolare aveva chiesto una nuova licenza per riprendere la raccolta di scommesse. La Questura aveva respinto la domanda richiamando precedenti frequentazioni e sostenendo l’autonomia delle proprie valutazioni rispetto alla misura disposta dal giudice della prevenzione.

Il controllo giudiziario è un istituto del codice antimafia che consente, nei casi previsti dalla legge, un percorso di risanamento dell’impresa sotto vigilanza giudiziaria, sospendendo gli effetti dell’interdittiva. Nel caso esaminato, la vigilanza comprende verifiche sulla contabilità, sui flussi finanziari, sui fornitori e sul personale: garanzie concrete delle quali, secondo il TAR, l’amministrazione deve tenere conto.

Accogliendo le censure difensive, il Collegio ha chiarito che la domanda riguardava il riavvio di un’attività già autorizzata e ha riscontrato un «grave deficit motivazionale» nel diniego. Anche riconoscendo un autonomo potere di valutazione alla Questura, occorreva indicare specifiche circostanze non considerate dal giudice della prevenzione, capaci di giustificare il giudizio di inaffidabilità durante il controllo giudiziario.

Gli elementi richiamati dall’amministrazione erano invece, in larga parte, già stati esaminati dal Tribunale della prevenzione. L’ulteriore episodio invocato è stato ritenuto generico e privo di elementi sufficienti a sostenere quella valutazione. Per il TAR, il diniego finiva così per ostacolare proprio il percorso di risanamento che il controllo giudiziario mira a rendere possibile.

«La tutela della legalità e la possibilità per un’impresa di proseguire un percorso di risanamento devono trovare concreta attuazione nelle decisioni amministrative», osserva l’avvocato Vincenzo Melara. «La sentenza richiede che siano valutate le condizioni attuali dell’impresa e le garanzie della vigilanza giudiziaria. È su questo rapporto tra prevenzione e continuità dell’attività economica che si è concentrata la difesa».

La decisione di merito interviene dopo una fase cautelare nella quale il TAR aveva inizialmente accolto la richiesta di tutela provvisoria, poi respinta in appello dal Consiglio di Stato. Il Ministero dell’Interno e la Questura sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.

L’annullamento riguarda il diniego impugnato e impone all’amministrazione di dare seguito alla sentenza nel rispetto delle sue motivazioni.

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